Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 31/10/1990
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminati i motivi di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia (primo motivo) e l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche (secondo motivo);
considerato che, anche a voler prescindere della natura meramente reiterativa delle censure difensive, il primo motivo risulta manifestamente
infondato alla luce della motivata idoneità della minaccia a coartare la libertà
di azione del pubblico ufficiale (pag. 3 sentenza impugnata);
considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato,
nella quale si è correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla mitigazione sanzionatoria (le modalità del comportamento, i
precedenti del ricorrente e la sua negativa personalità);
rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025