Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui agli artt. 6
612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi
identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina
3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che entramb
motivi, inoltre, chiedono un’inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, estranea
sindacato di legittimità; che «l’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura de
presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l’acquisizione,
non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178 cod. pen.
ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legg
con modalità diverse da quelle prescritte» (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, COGNOME, Rv.
260872);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale