Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità per contestare la violazione di norme di diritto. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che blocca l’esame nel merito e comporta sanzioni economiche per il proponente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico. La Settima Sezione Penale è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti di legge per poter essere esaminato nel suo contenuto.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato sui fatti contestati, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e irrevocabile.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, previste dal codice di procedura penale. Le più comuni includono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge si assumono violate e perché.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità di un testimone, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
* Vizi formali: l’atto potrebbe presentare difetti nella sua redazione, come la mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione di inammissibilità serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga oberata da impugnazioni palesemente infondate o non conformi alle regole processuali.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, condanna espressamente il ricorrente a due pagamenti. Il primo riguarda le spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione. Il secondo, ben più gravoso, consiste in una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori. La decisione sottolinea quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali, pena l’imposizione di significative sanzioni economiche a carico della parte soccombente.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che l’atto di impugnazione viene respinto dalla Corte prima ancora di un’analisi del suo contenuto, in quanto privo dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24193 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/03/1973
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata
riqualificazione del delitto a lui contestato nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen.
lamentando, in particolare, un uso improprio da parte dei giudici di merito della nozione di “privata dimora”, è manifestamente infondato, perché – come chiarito
correttamente dalla Corte di merito – l’imputato si era introdotto nello spazio condominiale destinato al parcheggio, il quale costituisce pertinenza immediata della
privata dimora con conseguente configurazione del reato di cui all’art. 624 bis cod.
pen (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente