Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSAFIUME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata
riqualificazione del delitto a lui contestato nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen.
lamentando, in particolare, un uso improprio da parte dei giudici di merito della nozione di “privata dimora”, è manifestamente infondato, perché – come chiarito
correttamente dalla Corte di merito – l’imputato si era introdotto nello spazio condominiale destiNOME al parcheggio, il quale costituisce pertinenza immediata della
privata dimora con conseguente configurazione del reato di cui all’art. 624 bis cod.
pen (si veda pag. 2 del provvedimento impugNOME).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente