Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23886 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 07/05/1994
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
ritenuto che il primo motivo, vertente sul diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità
del fatto ex
art. 131-bis cod. pen., attiene a questione ormai preclusa perché estranea all’oggetto del giudizio di rinvio,
espressamente circoscritto (cfr. la sentenza n. 29653 del 16 maggio 2024) alla
rideterminazione della pena;
che la residua censura è manifestamente infondata, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il delitto di violazione di domicilio aggravata ai
sensi dell’art. 614, quarto comma, cod. pen., era punito, al 2 novembre 2019, data di commissione del reato ascritto a COGNOME con la reclusione minima di
due anni, essendo stata modificata la relativa cornice edittale, a partire dal 18
maggio 2019, per effetto della legge 26 aprile 2019, n. 36;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.