Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/03/1977
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME condannato in ordine al reato ex art. 2 I. 638/83, è inammissibile. Il primo motivo circa la mancata
contestazione o notifica dell’accertamento della violazione per consentire il versamento delle ritenute è manifestamente infondato perché nuovo alla luce del
riepilogo incontestato dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
Peraltro è dedotto senza alcuna allegazione documentale pur necessaria per consentire le richieste verifiche alla luce dei principi giurisprudenziali pur
richiamati.
Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell’art. 131 bis c.p. in ragione della
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38( gravità del reato in ragione della entità dell’importo non versato doppio rispetto alla soglia di rilevanza penale del fatto. Si rammenta in
proposito che Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio s
tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’a
133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenut
rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.