Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/02/1980
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il
reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente
cui infondati in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità
di all’art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l’imputato,
oltre ai precedenti specifici aveva violato, in più occasioni, la prescrizione impostagli), circostanze, queste, ritenute, altresì e non illogicamente, incompatibili
con la collaborazione che l’imputato deve prestare all’applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive denegate dalla Corte di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera r trice
Il Pr idente