Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/12/1977
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A4.9
Rilevato che NOME COGNOME – condannato per il reato di cui all’art. 10,
comma 2, del dl. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48
del 2017, con recidiva semplice – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice e
vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione dell’assenza di un pericolo per la sicurezza conseguente alla condotta dell’imputato, nonché delle
ragioni per le quali il provvedimento del questore, di divieto di accesso ad alcune aree di parcheggio, era stato emesso.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a
sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale
con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;
che le censure proposte dal ricorrente rappresentano la mera riproduzione del primo motivo di appello e non tengono sostanzialmente conto della motivazione
della sentenza impugnata, nella quale si spiega come il provvedimento del questore fosse giustificato dal fatto che l’attività di parcheggiatore abusivo svolta dal soggetto producesse ), disagio e pericolo per la sicurezza, visto che il pagamento indebito era effettuato per il timore di ritorsioni e ulteriori fastidi;
che la difesa trascura di considerare che l’ordine del questore era stato emesso proprio a seguito di pregressi ordini di allontanamento emanati nei confronti del ricorrente per avere svolto l’attività di parcheggiatore e abusivo nella stessa zona.
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.