Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il 27/07/1972
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, incontroverso il fatto descr dall’imputazione ( per aver il ricorrente posteggiato sulla pubblica via l’autovettura, sottop
a sequestro amministrativo e poi rubata, affidata alla sua custodia malgrado avesse assunto l’obbligo di non tenerla sulla pubblica via ma di custodirla presso il proprio garage), le rel
doglianze si legano ad una asserzione – l’insussistenza del vincolo apposto sul bene al momento della condotta illecita contestata per una asserita acquiescenza alla confisca del mezzo disposta
dal Prefetto- che per un verso appare irrilevante (perché comunque non faceva venir meno l’obbligo di custodia, con la dovuta diligenza, nel caso violato, posto a fondamento della riten
responsabilità ex art. 335 cp anche in considerazione delle puntuali considerazioni in diri svolte dalla decisione gravata sulla perduranza del sequestro: si veda pag. 4, dal secondo
capoverso) e, per altro verso, è all’evidenza inconferente perchè troverebbe esclusivo ma altrettanto inadeguato fondamento in una dichiarazione dell’imputato successiva al furto
dell’autovettura sequestrata, fatto che ne conclamava, di contro, la responsabilità rendendo irrilevanti i propositi successivi del Terranova (per l’appunto quelli, manifestati ai C denunziare il furto dell’autovettura, di consegnare l’auto in esecuzione del provvediment prefettizio cui intendeva adeguarsi senza opposizione alcuna malgrado non fossero ancora decorsi i termini per impugnare il detto atto);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.