Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/03/1987
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo,
relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, motivazione congrua ed esente da vizi logici, nella determinazione del trattamento sanzionatorio
ha richiamato i numerosi precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, risultanti dal cert del casellario penale, anche specifici, esprimendo una valutazione di incremento di pericolosit
In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha escluso la circostanza attenuante dell’
62 n.4 cod. pen., in ragione del valore economico della dose di stupefacente, superiore a 80
100 euro.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
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