Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CENTO il 06/04/1989
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
‘dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso proposta da COGNOME NOME avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990 è inammi
perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Si è affermato che etannmissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della
di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relati
a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129
proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accede
concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appel mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della
pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 220
10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Nel caso in disamina, il ricorrente lamenta mancata rivalutazione della decisione de giudice di primo grado che ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la d di anni due. La Corte territoriale avrebbe dovuto anche d’ufficio rivalutare la statui concernente la suddetta misura di sicurezza alla luce del contegno processuale tenuto dal ricorrente. Trattasi di doglianze non deducibili.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., afla deClaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente