Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 05/12/1998
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ar
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,
maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratez
dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril
dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione,
specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n.
2233 del 17/06/2021,
Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento ai precedenti penali di
è gravato il ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese de procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente