Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 07/03/1966
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art.73, comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio del
motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche e, con il secon motivo, diniego delle pene sostitutive della pena detentiva breve nella pena pecuniar
sostitutiva.
In ordine rgieJ
primo profilo, il giudice a quo ha evidenziato l’assenza di elementi positivi favore nonché i numerosi precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, non assumendo alcuna valenza
positiva il rispetto degli obblighi inerenti all’esecuzione della misura cautelare o la scel rito alternativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte territorialela
-ritenuto sussistenti fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non potranno essere adempiute dal condannato, non essendovi garanzie di
solvibilità della pena pecuniaria sostitutiva, ed ‘fermato che il ricorrente ha manifesta particolare proclività a delinquere e una scarsa affidabilità in ordine al proficuo svolgime
un percorso rieducativo, avendo l’imputato già beneficiato per ben due volte della sospension condizionale della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente