Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 25/03/1992
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’a
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.
La doglianza formulata
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esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimit collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattam
sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto de
ragioni del decisum, avendo il giudice richiamato le modalità del fatto ed affermato che, a dell’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, anche volendo ritenere -come sostiene
difensore dell’imputato – che il reato sia stato commesso allo scopo di reperire denaro l’acquisto di ulteriore stupefacente, proprio per tali ragioni quest’ultimo reato costitui
caso concreto, l’estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolos del reo, giustificando perciò una più grave punizione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ‘delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente