Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 23/10/1971
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato a titolo
continuazione interna; con il secondo motivo in ordine all’affermazione della responsabili trattandosi di sole 7 dosi di sostanza stupefacente e, con il terzo motivo, vizio della motiva
in relazione al diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
Il primo motivo di ricorso non è dedotto con i motivi di appello. In ogni caso, in ord trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ri
congrua, richiamando i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., la pena determinata dal pr giudice, che pur si discosta dal minimo edittale, pari a un anno di reclusione ed euro 1500
multa.
Per quanto attiene ai residui motivi di ricorso, inerenti la responsabilità, con motiva altrettanto congrue ed insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha affermato la finali
spaccio, inferendo tale finalità dalle modalità di occultamento dello stupefacente, fuori propria abitazione, già suddiviso in dosi pronte per la cessione.
Il giudice ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ritenendo’ all delle condizioni economiche dell’imputato, che ha fatto richiestk di patrocinio gratuito e risulta essere impossidente e supportato economicamente dalla famiglia, che la pena detentiva dovesse essere sostituita con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto adeguata al percorso rieducativo e in considerazione delle sue condizioni economiche, piuttosto che in quella della pena pecuniaria.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente