Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/05/1978
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e
non manifestamente illogica – ha fondato la revoca dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa all’odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate
nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa del suo arresto per furto concorso (di materiale elettrico) ai danni di un esercizio commerciale;
Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal
Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà un differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, con particolar
riferimento alle dichiarazioni a discarico rese da NOME COGNOME implicitamente disattes dal giudice
a quo a causa del tenore inconciliabile delle medesime con la comunicazione
della notizia di reato riguardante i fatti sopra riportati;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.