Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 24/11/1996
presente provvedimento omettere ie generaiità e gli altri dati identificativi, a norma deil’art. 52 d.lgs. 196/03 in quan10′
o disposto d’ufficio
· a richiesta di parte
o gimposto dalla legge
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n.
2620/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt.
pen.)
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazio alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia;
Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, meramente riprodu censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a soll
non consentita rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, no generici rispetto alla motivazione delle sentenze emesse con le quali obiettivame
confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis i 14 aprile 2025.
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Dispone, a norma dell’art. 52 d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a Cancelleria, sull’originale del provvedimento un’annotazione volta a precludere, riproduzione della presente sentenza , in qualsiasi forma l’indicazione delle gener altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza