Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 17/07/1967
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;j – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza
di Venezia il giorno 12 giugno 2024 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di
entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputa
(e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. pro
pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.