Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLARICCA il 14/10/1964
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli,
funzione di giudice dell’esecuzione, il giorno 13 settembre 2024 è stato pro personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono succes
al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve e
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere
condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.