Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 20/11/1964
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62
bis e 133 cod. pen., è indeducibile
poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in
particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla congruità della pena infitta e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce genericamente la
carenza della motivazione, è del tutto aspecifico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richies
a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza
impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025