Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELFRANCO VENETO il 08/05/1997
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenz
motivazionale in relazione alla sussistenza degli elementi probatori fondan giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato pe
inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non eme dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esen
censure, essendo stata adeguatamente motivata l’integrazione di tutti gli elem costitutivi del delitto di truffa (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 dell
impugnata);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legi avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerge
processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo d sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 10/04/2025