Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4707 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 9
in mitius
2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena irrogata dal
Tribunale di Roma (rilevando d’ufficio l’erroneità dal calcolo degli aumenti per le circostanz violazione, tenuto conto pure del disposto dell’art. 63, comma 4, cod. pen.) ed ha confermat
nel resto il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice (che aveva affermato responsabilità dell’imputato per il reato di furto aggravato);
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha denunciat violazione della legge penale sostanziale e processuale, ha irritualmente dedotto in questa sed
che il Presidente del Collegio giudicante avrebbe anticipato il giudizio sulla regiudicanda, che la prospettata incompatibilità del giudice avrebbe potuto essere esaminata solo nell’ambit
di un procedimento di ricusazione correttamente introdotto (cfr. Sez. 1, n. 4450 d
01/07/1996, COGNOME, Rv. 205959);
sub considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso – con il quale si è censurato
specie del vizio di motivazione il trattamento sanzionatorio – che, «in tema di ricorso
cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altr imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo ch
giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenu da asserzioni irragionevoli o paradossali» (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, R 282839 – 01) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato in maniera logica gl elementi in ragione dei quali ha ritenuto congrua la maggior pena irrogata al ricorrente (risp al concorrente nel reato), facendo riferimento al suo negativo comportamento processuale, ai precedenti anche specifici (ravvisandone pure una maggiore pericolosità e confermando la sussistenza dei presupposti della contestata recidiva) nonché negando la sussistenza di elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senza che possa rilevare l’asseri (e – come esposto dalla stessa difesa – peraltro non documentata) difformità tra la pe irrogata e quella minore che sarebbe stata indicata dal Presidente del Collegio per il caso in la trattazione del processo non fosse stata differita (su richiesta della difesa);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.