Ricorso inammissibile: condanna alle spese e multa
L’esito di un processo non sempre si conclude con una decisione sul merito della questione. A volte, l’atto introduttivo del giudizio viene fermato prima ancora che il giudice possa analizzare i fatti. Questo è quanto accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il proponente a significative conseguenze economiche. L’ordinanza offre un chiaro esempio delle insidie procedurali e dell’importanza di presentare impugnazioni fondate.
Il Caso: Un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine dalla decisione di un cittadino di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Non soddisfatto del verdetto di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della decisione precedente, sperando in un esito più favorevole.
L’atto di ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Settima Sezione Penale della Corte, che ha il compito di verificare, prima di ogni altra cosa, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione è di natura puramente processuale. Significa che la Corte non è entrata nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente; non ha valutato se le sue doglianze fossero fondate o meno. Semplicemente, ha riscontrato la mancanza di uno o più presupposti che la legge richiede affinché un ricorso possa essere esaminato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza alcuna discussione sul fondo della controversia.
Le conseguenze economiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, la Corte ha condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita i motivi specifici dell’inammissibilità. Questo è comune per provvedimenti di questo tipo, che si limitano a certificare l’esito del controllo preliminare. Le ragioni di un ricorso inammissibile possono essere molteplici e sono definite dal codice di procedura penale. Tra le cause più frequenti vi sono la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici consentiti per il ricorso in Cassazione (che sono solo violazioni di legge e non riesami del fatto), o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è regolato da norme procedurali rigorose. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche costi significativi per chi lo propone. È quindi essenziale che l’assistenza di un legale qualificato valuti attentamente la fondatezza e la correttezza formale di un’impugnazione prima di presentarla, per evitare esiti sfavorevoli e sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questo caso, la persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.
La Corte ha specificato il motivo dell’inammissibilità in questa ordinanza?
No, l’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche, senza entrare nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato a tale decisione, come è prassi in provvedimenti di questo tipo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 22/09/1974
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 776/25
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi delle stes censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e
dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merit all’accertamento delle condotte di reato, con riguardo sia alla prova del dolo, si
con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da
incongruenze logiche, in ragione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali;
viste le conclusioni scritte dell’avv. COGNOME che insiste nell’accoglimento de motivi di ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di
una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
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estensore
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Il Pres-i-9ente