Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 08/05/1969 COGNOME nato a PALERMO il 10/09/1963
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo ed il secondo motivo, attinenti, per diversi profili,
affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati ed, in verità, consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) poiché ripetitivi di que
valutative del fatto già adeguatamente affrontate e risolte dalle decisioni di essendosi evidenziata la protrazione dell’occupazione dell’immobile pubbli
dimostrata dalla condizione abitativa del nucleo famigliare, con propri mobi suppellettili, nonché la irrilevanza della produzione dei certificati di re
successivi di quasi quattro anni all’epoca dei fatti e comunque indicativi sola di un dato formale, smentito, peraltro, come appropriatamente osservato ne
decisione impugnata, dagli stessi imputati, che hanno eletto il domicilio p l’immobile occupato;
osservato che, data la inammissibilità dei motivi sulla responsabilità, il sulla prescrizione del reato, risulta assorbito;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 10/04/2025