Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a SAN NOME COGNOME il 26/09/1980
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME Matteo e l’istanza di trattazione orale da parte della difesa
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso con cui si deducono la violazione degli artt.
47 e 385 cod. p.en. e vizi di motivazione quanto a valutazione degli atti processuali. sul dedotto errore da parte del ricorrente della vigenza dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione pe
svolgere attività lavorativa sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con giudizio logico e completo fondato su elementi di fatto
debitamente apprezzati, ha rilevato come non fosse credibile che il ricorrente, su consiglio del precedente difensore, fosse convinto della reviviscenza di una precedente autorizzazione
lavorativa che risultava, in ogni caso, incompatibile, per luogo e giornata, rispetto al precedente autorizzazione;
rilevato che il procedimento viene celebrato esclusivamente in forma non partecipata
ex art.
610, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.