Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 28/05/1983
avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso a GLYPH parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Il ricorso presentato dal difensore di
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COGNOME NOME contro la sentenza n.
5821/2024, con cui il Tribunale di Bari ha applicato in data 2/12/2024 la pena ex art. 4
cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.337 c.p., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché no
2-bis, rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma
cod.
proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativam
indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controll legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione de
volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualifi giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stat esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consig GLYPH estensore GLYPH
Il Pr f èsiclente