Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PAVIA il 20/12/1986
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
“
R.G.N. 42974/24 CASAGRANDE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di
Ritenuto legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, la mancata esclusione della recidiva contestata e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, esulano dalla
valutazione di legittimità perché generici, là dove si limitano a mere enunciazioni, senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto
indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia; ciò a fronte di una motivazione priva di fratture logiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza
impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025