Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto,
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, decidendo a
all’esito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente a tale punto;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando le ragioni della prognosi negativa espressa in merito alla futura condotta dell’imputato per le
modalità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOMEal pagamento delle spese processuali e di
una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025 Il Presidente Il Consigllere estensore