Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico e procedurale. Quando un appello non soddisfa tali requisiti, si va incontro a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce ne fornisce un chiaro esempio.
I Fatti Processuali
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 11 gennaio 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza emessa in camera di consiglio, a seguito della relazione svolta dal Consigliere designato e dopo aver dato avviso alle parti coinvolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con l’ordinanza del 4 aprile 2025, ha tagliato corto, senza entrare nel merito della questione. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità, ma un atto che chiude definitivamente la porta a un’ulteriore disamina del caso, cristallizzando la sentenza della Corte d’Appello.
Le motivazioni e le conseguenze di un ricorso inammissibile
L’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, ma possiamo delineare le cause più comuni, come la carenza di motivi specifici, la proposizione di censure di merito non consentite in sede di legittimità o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione. Indipendentemente dalla causa, le conseguenze per il ricorrente sono state pesanti e chiaramente indicate nel dispositivo.
La Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: si tratta dei costi vivi del procedimento di Cassazione, che vengono posti a carico della parte la cui iniziativa si è rivelata infruttuosa.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di 3.000,00 euro da versare in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo sancisce la fine del percorso giudiziario, ma comporta anche un onere economico rilevante. Per chiunque intenda impugnare una sentenza, è cruciale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e i motivi del ricorso, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che l’atto di impugnazione presenta vizi di forma, di sostanza o di procedura tali da impedire alla Corte di esaminare il merito della questione. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, a favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se la decisione della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata?
No. La declaratoria di inammissibilità blocca il procedimento a uno stadio preliminare. La Corte non arriva a valutare il contenuto e la fondatezza della sentenza precedente, che per effetto di tale decisione diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN COGNOME il 07/10/1995
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto,
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, decidendo a
all’esito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente a tale punto;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando le ragioni della prognosi negativa espressa in merito alla futura condotta dell’imputato per le
modalità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Turi pagamento delle spese processuali e di
una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025 Il Presidente Il Consigllere estensore