Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada priva di ostacoli. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche precise conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire perché un’impugnazione deve essere preparata con la massima cura.
Il Caso in Analisi
Una persona, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La Settima Sezione Penale della Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza che taglia corto con le speranze della parte ricorrente. Il provvedimento, infatti, non entra neppure nel merito della questione, ma si ferma a un gradino prima: la valutazione preliminare dei requisiti dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso semplicemente inammissibile. Questa decisione ha due conseguenze dirette e significative:
1. Condanna alle spese processuali: La ricorrente è stata obbligata a pagare tutti i costi relativi a questa fase del giudizio.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata disposta una condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa duplice condanna economica non è una punizione per aver perso la causa, ma una conseguenza diretta della presentazione di un atto che, secondo la Corte, non aveva i requisiti minimi per essere discusso.
Le Motivazioni di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita i motivi specifici dell’inammissibilità. Tuttavia, è prassi consolidata della Settima Sezione Penale della Cassazione, spesso definita sezione ‘filtro’, emettere provvedimenti di questo tipo per ricorsi che sono manifestamente infondati o che presentano vizi formali.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (ad esempio, si contesta il merito dei fatti invece di violazioni di legge).
* Vizi nella presentazione dell’atto (es. mancanza della firma di un avvocato abilitato).
* Presentazione del ricorso oltre i termini previsti dalla legge.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate a fini meramente dilatori o senza una seria valutazione delle probabilità di successo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione è un monito importante: il diritto di impugnare una sentenza deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa. Affidarsi a un professionista esperto è fondamentale per valutare se esistono i presupposti legali per un ricorso, evitando così non solo la delusione di una pronuncia sfavorevole, ma anche un significativo esborso economico. Un ricorso inammissibile non solo non porta a una riforma della sentenza impugnata, ma si traduce in un’ulteriore condanna che aggrava la posizione processuale della parte.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare tremila euro?
La condanna al pagamento della somma di tremila euro non è un risarcimento, ma una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare impugnazioni temerarie o infondate.
Chi beneficia della sanzione pagata dalla ricorrente?
La somma di tremila euro è versata in favore della Cassa delle ammende, un ente pubblico che utilizza questi fondi per finanziare progetti e programmi volti al reinserimento sociale dei condannati e al miglioramento delle condizioni carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOLFETTA il 13/08/1980
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 42265/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla eccessività del trattamento sanzionatorio, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame
ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.