Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, ogni fase deve essere affrontata con la massima attenzione ai requisiti procedurali. Un errore formale o sostanziale può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha proposto l’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
I fatti processuali traggono origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia nel giugno 2024. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha cercato di ottenere un’ulteriore revisione del suo caso davanti ai giudici di legittimità.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. Il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza emessa nel gennaio 2025, ha messo un punto fermo alla vicenda. I giudici hanno dichiarato il ricorso proposto semplicemente “inammissibile”.
Questa decisione significa che la Corte non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. Si è fermata a un gradino precedente, rilevando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti necessari per poter essere giudicato. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, condanna esplicitamente il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione pecuniaria non è una multa legata al reato originario, ma una penalità per aver adito la Corte con un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte, seppur sintetica come tipico di queste ordinanze procedurali, è inequivocabile. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La legge prevede che, in caso di inammissibilità dell’impugnazione, la parte che l’ha proposta debba essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La decisione, quindi, non si basa su una valutazione del merito della controversia, ma sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali che governano l’accesso al giudizio di Cassazione. L’aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge ha attivato automaticamente le sanzioni previste, a prescindere dalle ragioni di fondo del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa vicenda evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: l’importanza cruciale della corretta formulazione degli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo concreto e talvolta oneroso. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni avventate o tecnicamente viziate, che finirebbero per appesantire inutilmente il sistema giudiziario. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a professionisti esperti è essenziale per navigare le complesse acque della giustizia ed evitare esiti procedurali sfavorevoli e costosi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per aver presentato un ricorso privo dei requisiti necessari, con l’obiettivo di scoraggiare impugnazioni infondate o tecnicamente errate che gravano sul sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 23/07/1990
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in
data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Bergamo che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla
provocazione di incidente stradale e dall’orario notturno.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 186, comma
2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici (p. 4 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già
espresso nell’atto di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre ente