Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
L’esito di un procedimento giudiziario non si limita alla sola affermazione o negazione di una responsabilità. Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, riguarda le conseguenze procedurali, come nel caso di un ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso privo dei requisiti di legge non solo ne impedisce l’esame nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una corretta formulazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Lecce. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato diverse censure contro la decisione di primo grado, lamentando, tra le altre cose, una erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena inflitta. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità del ricorso.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto di impugnazione, ha concluso per la sua totale inammissibilità. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio dei motivi specifici che hanno condotto a tale esito, si può dedurre che le doglianze fossero generiche o non conformi ai rigidi requisiti previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione. A supporto di un principio più generale, la Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 28742/2020) che sottolinea come i motivi di ricorso debbano essere specifici e non limitarsi a una critica generale del provvedimento impugnato.
La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta una barriera procedurale che impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione. In pratica, la Corte non valuta se le ragioni dell’imputato siano fondate o meno, ma si ferma a un controllo preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale della condanna economica risiede direttamente nella declaratoria di inammissibilità. Secondo un principio consolidato, la parte che introduce un ricorso inammissibile ha attivato inutilmente la macchina della giustizia, causando un dispendio di tempo e risorse. Per questo motivo, la legge prevede che, in assenza di ragioni che possano giustificare l’errore del ricorrente (ad esempio, una colpa non attribuibile a lui), quest’ultimo debba farsi carico delle conseguenze. La condanna non è solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma, in questo caso quantificata in quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il reinserimento dei detenuti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa evidenzia come la proposizione di un ricorso in Cassazione debba essere attentamente ponderata e fondata su motivi solidi e specifici. Un’impugnazione presentata in modo superficiale o per scopi meramente dilatori non solo è destinata a fallire, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questo principio funge da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale e mira a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, garantendo che la Corte Suprema possa concentrarsi sui casi che sollevano questioni di diritto significative.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato a pagare la somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
La condanna al pagamento di una somma è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, a meno che non emergano specifiche ragioni di esonero che, nel caso trattato, non sono state ravvisate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRICASE il 16/06/1961
avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 17 dicembre 2024 di applicazione pena ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.
9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Specchia e Tricase il 29
agosto 2024.
2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità
ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla
legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridic del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025