Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 19/03/1963
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui a
cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili
640 comma secondo n. 2
bis di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri
dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado in relazione alla quer quella di appello -in particolare, pagg. 2 e 3- sulla corretta sussi
dell’aggravante contestata);
in particolare, che l’elemento valorizzato dalla difesa per confutar osservato,
la sussistenza dell’aggravante, costituito dall’utilizzo del telefono, piuttost un sito web o di mezzo telematico, è, in sé, contraddittorio e, in definitiva,
alla luce del fatto che (i) l’utenza telefonica stessa risultava intestata a estraneo e quindi non riconducibile all’imputato e (ii) le chiamate furono effett
da voce femminile, ulteriore elemento di ‘depistaggio’ e di confusione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co siglier COGNOME