Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/01/2000
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha rico colpevole del reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990..
A motivo del ricorso lamenta vizio di mancanza assoluta di motivazione, in qua
Corte territoriale non aveva argomentato le ragioni della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentat
l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazion correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fo
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n.
34270
del 03/07/2007, Rv. 236945,
8825
COGNOME; Sez. U, n.
del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
Il Consiliere estzn -ore
Il Pre dente