Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KRIFATE( MAROCCO) il 27/03/1986
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
idato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME nei quale l’imputato
!annerita vizio di motivazione con particolare riferimento all’art. 129 dod, proc.
p e .
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
GLYPH
cod. proc. pen e introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso
avverso la sentenza
di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente
contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.procapen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
pineviste a ndie:ano, sia
pure in modo succinto, le risi.ilanze
, NOME(jr:, conducenti ai fini della pronuncia resa.
Rite.nuto che la decisione in ordine alla inammissibilità Ci& ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc pere
prevede espressamente, quale unico modello procedimentaie per la dichiarazlonia inarnmissibilita del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la
dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che n ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese process,:uali e della somma ,W euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6,2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a; pagamento dee spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci’so in data 2 aprile 2025