Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15315 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/08/1984
avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIUDICE COGNOME di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31765/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza pronunciat, dal Giudice di
Pace di Ascoli Piceno, che – giudicando in sede di rinvio dopo annullamento ( i questa Corte
-ha condannato l’imputato per aver violato l’ordine di espulsione e dal territc rio dello S
italiano.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si lamenta viol zione di le perché l’imputato non avrebbe potuto partecipare all’udienza del 25 giugno 2124 in quanto,
come comunicato dal difensore nelle sue conclusioni, essendo detenuto per altra causa, si trovava in una situazione di legittimo impedimento – – è manifestamente infor lato in quanto
radicalmente smentito dall’esame degli atti processuali da parte di questa Cor e, possibile anzi, doveroso, trattandosi di questione processuale. Ebbene, come risulta lana sentenza
impugnata e dal verbale della predetta udienza, in quella data l’imputato era pre ;ente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc: n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt
.onnila euro in favore della Cassa delle, così equitativamente determinata in relazione al motivc di ricorso c
induce a ritenere la parte particolarmente in colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consigliere e nsore COGNOME
Il Presidente