Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE nato a ROMA il 04/02/1971
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per legittimo impedimento dell’imputato è manifestamente infondato a fronte della
rilevata rinuncia dell’imputato alla presenza;
ritenuto che gli altri motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della
Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento dei due reati di evasione oltre
che in merito alla esclusione del carattere unitario della condotta di evasione in ragione del lungo intervallo temporale decorso tra i due controlli e delle
giustificazioni rese dallo stesso imputato, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione
in sede di legittimità;
ritenuto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, che la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato in merito anche all’applicazione della recidiva
e al diniego delle attenuanti generiche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali;
ex rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 31 marzo 2025
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