Ricorso Inammissibile in Cassazione: le Conseguenze della Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di ribaltare una sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Caso in Esame: un Appello Respinto
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Taranto. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento o una riforma della decisione di secondo grado. Il fascicolo è quindi giunto all’esame della Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, senza poter riesaminare i fatti.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
Dopo aver analizzato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, cristallizzando di fatto la sentenza della Corte d’Appello, che diventa così definitiva.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è sintetico e non entra nel dettaglio dei vizi specifici che hanno portato alla decisione. Tuttavia, la dichiarazione di ricorso inammissibile si fonda su una valutazione negativa preliminare. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione delle prove), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, o la carenza di specificità nelle doglianze formulate. In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato uno o più di questi vizi, ritenendo che l’atto non superasse il vaglio di ammissibilità necessario per procedere all’esame di merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state immediate e severe. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato l’imputato a sostenere i costi del procedimento. In aggiunta, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e il mancato rispetto delle regole procedurali comporta sanzioni concrete.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria applicata in questo caso?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso conferma la sentenza precedente?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata, in questo caso quella emessa dalla Corte d’Appello, poiché viene precluso un ulteriore esame della vicenda processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il 27/11/1989
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
” n. 40734/24 Semitaio
OSSERVA
Visti
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. p
altro);
Esaminati
i motivi di ricorso;
Ritenuto
che l’unico motivo di ricorso attinente alla configurabilità del reato di cui
337 cod. pen. contestato, con particolare riferimento al nesso di causalità psicologica tr
offese arrecate e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, è manifestamente infon
poiché si limita a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territ
e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (
particolare pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 31/03/2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale