Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione si ferma prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dirette di questa situazione: la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nel giugno del 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Corte, riunitasi in udienza nel marzo 2025, dopo aver ricevuto il ricorso e aver dato avviso alle parti, ha proceduto all’analisi preliminare dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
L’esito dell’analisi della Suprema Corte è stato netto e perentorio. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminata.
Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e gravose per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non è una multa legata al reato originario, ma una sanzione processuale che punisce l’aver intrapreso un’azione giudiziaria rivelatasi priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, possiamo dedurre che la decisione si fondi su cause tipiche che portano a tale esito, specialmente davanti alla Sezione VII della Cassazione, che svolge spesso una funzione di filtro. Generalmente, un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi quali la manifesta infondatezza delle doglianze, la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), o il mancato rispetto di requisiti formali (come la tardività della presentazione).
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare il ricorrente per aver abusato dello strumento processuale, congestionando inutilmente il sistema giudiziario; dall’altro, dissuadere la presentazione di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio importante. L’accesso alla giustizia e il diritto alla difesa non possono tradursi in un utilizzo indiscriminato degli strumenti di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, comporta un’automatica condanna a sanzioni economiche che possono essere anche significative. È quindi fondamentale, prima di intraprendere un’azione legale così importante, affidarsi a un legale esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, per evitare di incorrere in esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e condanna chi ha presentato il ricorso al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
In questa specifica ordinanza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del processo.
Quale provvedimento è stato impugnato con il ricorso?
Il ricorso è stato presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 12 giugno 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GUARDIAGRELE il 08/03/1990
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto contiene censure alla ricostruzione in fatto senza che si evidenzi la manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione, ricostruita sulla base di elementi obiettivi;
ritenuto, altresì, che non è consentita la formulazione di ipotesi alternative, anche in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che richiedano una
diversa valutazione in punto di fatto della dinamica accertata dai giudici di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es nsore
GLYPH
Il residente