Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/07/1984
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis
cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d’appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflittagli con
la sentenza di primo grado del g.u.p. del Tribunale di Roma del 16.10.2023;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all’imputato;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che
sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo
giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez.
6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025