Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 3 marzo 2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze procedurali ed economiche di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento, sebbene conciso, è denso di significato per chiunque si avvicini al sistema delle impugnazioni giudiziarie, evidenziando i rischi connessi a un gravame che non rispetta i presupposti richiesti dalla legge. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, emessa in data 28 marzo 2024. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale pronuncia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano. L’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata per il 3 marzo 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole per il proponente. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione è di fondamentale importanza: essa significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità blocca l’analisi del caso sul nascere, poiché l’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei requisiti formali o sostanziali che la legge prescrive per poter essere esaminato dalla Corte.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione non si è limitata a chiudere il procedimento. Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a sostenere un duplice onere economico:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario innescato dal ricorso.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria aggiuntiva, quantificata in tremila euro, da versare a favore della Cassa delle ammende. Questo importo non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non entra nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse ragioni, come la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o il mancato rispetto di termini e forme procedurali. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende si fonda sulla presunzione, stabilita dal legislatore, che la proposizione di un ricorso inammissibile sia riconducibile a una colpa del ricorrente, che ha attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, soggetto a requisiti rigorosi. Un’impugnazione non adeguatamente ponderata o tecnicamente carente non solo non produce alcun risultato utile per la difesa, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente volto a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, evitando che venga sommersa da ricorsi privi dei presupposti di legge.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
L’ordinanza condanna il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Qual era l’organo che ha emesso la sentenza impugnata?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 28 marzo 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 02/05/1994
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha censurato la ritenuta
sussistenza del dolo del reato e dell’elemento oggettivo, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello (cfr. pagine 3 e 4
della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025