Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui agli artt. 387-bis e 337
pen.);
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine a
delitto di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondato ‘e riproduttivo di ide censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la condotta
oppositiva violenta realizzatasi anche attraverso la minaccia di condotte autolesionistiche foss stata realizzata al momento del controllo finalizzato anche all’esatta identificazione dell’imput
che era stato trovato a pochi metri dalla casa della persona offesa a tutela della quale era sta disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
ritenuto che il secondo motivo con cui si rivolgono censure avverso la ritenuta recidiva è
stata confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza l’aumentata pericolosità social non solo in ragione del precedente penale, ma anche per il contesto in cui lo stesso era stat
realizzato (in tal senso il riferimento alle ragioni della applicazione della misura);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.