Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’ordinanza
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede il massimo rigore formale e sostanziale. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, sottolineando l’importanza di una strategia legale ben ponderata.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’obiettivo del ricorrente era, presumibilmente, ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Il procedimento è giunto quindi all’udienza davanti alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. L’atto di impugnazione è stato dichiarato ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non è stata priva di conseguenze. La Corte ha infatti contestualmente condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente al suo grado più alto, non può essere utilizzato in modo avventato o senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, come spesso accade per le decisioni di inammissibilità, è molto concisa nelle sue motivazioni. La Corte si limita a rilevare che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, facendo un breve riferimento alle ragioni sottostanti l’applicazione di una non meglio specificata misura. Sebbene il testo non entri nel dettaglio, è possibile dedurre che i motivi presentati dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione o che l’atto presentava vizi formali insanabili. La Corte, ritenendo l’impugnazione priva dei presupposti necessari per essere esaminata nel merito, ha proceduto direttamente alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenti statuizioni economiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è un tentativo fallito senza conseguenze, ma un errore procedurale che comporta costi certi e talvolta ingenti. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o per scopi meramente dilatori. È quindi essenziale affidarsi a un legale esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per i casi di ricorso inammissibile. L’importo viene stabilito dal giudice e serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
La Corte ha spiegato nel dettaglio i motivi dell’inammissibilità?
No, l’ordinanza è molto sintetica. Si limita a rilevare che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza approfondire le specifiche ragioni, come spesso accade nelle decisioni di questo tipo che si concentrano sulla natura procedurale del vizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 07/08/1990
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui agli artt. 387-bis e 337
pen.);
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine a
delitto di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondato ‘e riproduttivo di ide censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la condotta
oppositiva violenta realizzatasi anche attraverso la minaccia di condotte autolesionistiche foss stata realizzata al momento del controllo finalizzato anche all’esatta identificazione dell’imput
che era stato trovato a pochi metri dalla casa della persona offesa a tutela della quale era sta disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
ritenuto che il secondo motivo con cui si rivolgono censure avverso la ritenuta recidiva è
stata confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza l’aumentata pericolosità social non solo in ragione del precedente penale, ma anche per il contesto in cui lo stesso era stat
realizzato (in tal senso il riferimento alle ragioni della applicazione della misura);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.