Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13990 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 19/11/1975
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.
56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61, n. 2
cod. pen., 47 – ter,
ottavo comma, L. 354/75 e 385 cod. pen. (capo B);
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in ordine alla non punibilità dell’imputato per
mancanza dell’elemento soggettivo e all’applicazione della recidiva contestata, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025