Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 16/10/1986
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’utilizzabili
delle dichiarazioni acquisite ex
art. 512 cod. proc. pen. da
NOME COGNOME,
è
meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla Corte di merito (p. 8, ove, con motivazione esente da vizi, ha chiarito come all’atto
loro assunzione non fossero emersi i presupposti per procedersi con l’inciden probatorio, poiché, salva l’età avanzata, non emergevi« alcuna compromissione
delle capacità cognitive del dichiarante, in effetti poi deceduto a distanza di cfr. in termini, Sez. 5, n. 31728 del 20/06/2023, L., Rv. 285768-01) e comunqu
generico, laddove, a fronte di un variegato compendio istruttorio, non illust possibile incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce
criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze (Sez.
31823 del 06/10/2020, COGNOME Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017,
COGNOME, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.