Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARDO’ il 30/12/1971
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in termini p
di specificità, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. p muove rilievi alle argomentazioni della Corte territoriale, che facendo co
applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittim congruamente indicato che non risulta maturato il termine di prescrizione, d
natura permanente del reato e la contestazione in forma aperta, con decorre solo a far data dall’emissione della sentenza di primo grado 1’8 luglio 2021
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa applicazione de
scriminante dello stato di necessità, omette di rivolgere specifiche censu confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, che, in line
l’orientamento affermato da questa Corte, ha escluso – p. 3 – l’operativit scriminante invocata per la sola necessità di reperire un alloggio al fine di
la propria esigenza abitativa e non per superare una situazione transeunte
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.