Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/05/1974
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato vviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi, attinenti $1 ‘affermazione di responsabilità
dell’imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazion merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione
ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 3
e 4 della sentenza in ordine alla conferma della decisione di autorizzareea consultazione degli atti da lei redatti alla ausiliare di polizia Sgroi nonché sull
corretta qualificazione giuridica della condotta ex art. 474 cod. pen.;
osservato, quanto all’ulteriore motivo, concernente il trattamento
sanzionatorio, che vi è ampia motivazione in sentenza (pg. 5) sul punto, di tal che il ricorso, anche sotto questo profilo, è ripetitivo e, quindi, generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli e Estensore GLYPH La Presidente