Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato vviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
considerato che i primi due motivi, attinenti $1 ‘affermazione di responsabilità
dell’imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazion merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione
ed al ruolo assegNOME, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 3
e 4 della sentenza in ordine alla conferma della decisione di autorizzareea consultazione degli atti da lei redatti alla ausiliare di polizia RAGIONE_SOCIALE nonché sull
corretta qualificazione giuridica della condotta ex art. 474 cod. pen.;
osservato, quanto all’ulteriore motivo, concernente il trattamento
sanzioNOMErio, che vi è ampia motivazione in sentenza (pg. 5) sul punto, di tal che il ricorso, anche sotto questo profilo, è ripetitivo e, quindi, generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli e Estensore COGNOME La Presidente