Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
E
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione agli artt. 131
bis e 62
bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al
trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e
6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità
ex art. 131
bis cod. pen., a fronte della gravità della condotta, della negativa
personalità del prevenuto e dei plurimi precedenti penali da cui lo stesso è
gravato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il onsig iere Estensore