Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’esito non è sempre un’analisi nel merito delle proprie ragioni. A volte, il processo si arresta prima, a causa di vizi procedurali. È il caso che analizziamo oggi, scaturito da un’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato un ricorso inammissibile, evidenziando le severe conseguenze economiche per chi non rispetta le regole del processo.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze fino all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine anticipata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma chiara, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento. I giudici supremi hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria non entra nel vivo delle questioni sollevate dall’appellante, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
La conseguenza di tale decisione è duplice e pesante per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: L’appellante è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al giudizio di Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stato condannato a versare la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento succinto che non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in ambito processuale, un ricorso inammissibile può derivare da molteplici cause, come la presentazione oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, l’assenza di interesse ad agire o la proposizione di censure che non sono consentite in sede di legittimità. La motivazione della Corte, seppur non riportata nel dettaglio nel documento, risiede nel riscontro di uno di questi vizi procedurali. La decisione di sanzionare economicamente il ricorrente ha anche una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza la dovuta perizia tecnica, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Cosa Comporta l’Inammissibilità
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono nette. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno diventa definitiva e irrevocabile. Qualsiasi statuizione contenuta in essa acquista piena efficacia. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico significativo, non solo per aver perso la causa, ma per essere stato sanzionato per aver adito la Corte in modo non conforme alle regole. Questo caso serve da monito sull’importanza fondamentale del rispetto delle norme procedurali. Un errore formale può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, con conseguenze definitive e costose.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’atto di impugnazione presenta vizi formali o procedurali tali da impedirne l’esame nel merito da parte del giudice. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito le ragioni del ricorrente?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una valutazione preliminare che blocca il processo. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha respinto l’appello per un difetto procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
E
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione agli artt. 131
bis e 62
bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al
trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e
6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità
ex art. 131
bis cod. pen., a fronte della gravità della condotta, della negativa
personalità del prevenuto e dei plurimi precedenti penali da cui lo stesso è
gravato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il onsig iere Estensore