Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 02/06/1973
avverso la sentenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO
(dato avviso alle partuì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito
con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso le difese lamentano quanto segue.
Ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME: mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Ricorso a firma dell’Avv. NOME COGNOME: mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e violazione dell’art. 133 cod. peri.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc’ pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è
proponibile l’impugnazione in questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la
dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
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