Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/05/1985
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art.
116, comma 15, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 I. 689/81, 20-bis e 133
cod. pen.
Considerato che le doglianze articolate nel ricorso risultano palesemente destituite di fondamento, avendo la Corte d’appello fornito una congrua
adeguata motivazione a sostegno dei rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza la spiccata capacità criminale del
ricorrente, soggetto aduso a delinquere e che ha commesso numerosi gravi reati, che rendono evidente l’inidoneità delle pene sostitutive richieste a consentirne ia
rieducazione e a formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento
(cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 – 01:”La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata
agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione
non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con !a conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche
soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del!e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
nte
Il Consigliere estensore
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