Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/02/1968
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione delle prove ed
mancato riconoscimento della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente
infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, co correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze,
escludevano che la COGNOME si fosse recata alla farmacia per l’acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall’abitazione, escludendo, inoltre,
la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività;
rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate
circostanze;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.