Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna alle spese e sanzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: presentare un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative per chi lo propone. Il caso in esame, deciso con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, dopo aver ricevuto gli atti e sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza che ha chiuso definitivamente la questione in modo sfavorevole per il ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
Il dispositivo dell’ordinanza è lapidario: la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni addotte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello del rispetto dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso per cassazione deve possedere. La conseguenza di tale decisione è duplice e severa:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi relativi al giudizio di legittimità da lui stesso promosso.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non va alla controparte, ma a un fondo statale destinato a finalità di recupero sociale.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le motivazioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, la prassi della Sezione VII della Corte di Cassazione, spesso incaricata di gestire i ricorsi manifestamente infondati o privi dei requisiti di legge, ci permette di comprendere il quadro generale. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, ad esempio, i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), oppure quando le censure sono generiche, ripetitive di quelle già respinte in appello o mirano a ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
La condanna alla sanzione pecuniaria non è automatica ma discrezionale, e viene comminata quando l’inammissibilità è da attribuirsi a colpa del ricorrente, che ha adito la Corte con un’impugnazione priva di seria possibilità di accoglimento. Tale sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e rigorosa prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna subita nei gradi di merito, ma comporta anche un aggravio economico non trascurabile. Per l’imputato, ciò significa vedere la propria posizione peggiorare a causa di un’iniziativa processuale rivelatasi infruttuosa. Per i difensori, sottolinea la necessità di un’analisi scrupolosa dei presupposti dell’impugnazione, per evitare di esporre i propri assistiti a conseguenze pregiudizievoli.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni economiche per un ricorso inammissibile?
Sì, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Cos’è la ‘Cassa delle ammende’ menzionata nella decisione?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che gestisce i proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità giudiziaria. I fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare programmi di reinserimento sociale per i detenuti e per la prevenzione della criminalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 06/06/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso costituiscono mera riproduzione di
questioni già poste in sede di gravame (oltre che in primo grado) a cui la Corte di appello fornito completa e giuridicamente corretta risposta nella parte in cui ha osservato come
i
risultati della espletata perizia che aveva escluso l’incidenza del ritardo mentale grave sulla capacità
intendere e di volere, sul presupposto che la stessa non avesse alcuna attinenza rispetto all condotta contestata (azioni di resistenza a pubblici ufficiali in occasione di incontro sport
calcio con lesioni riportate da personale delle forze dell’ordine e lancio di petardi, fumogen oggetti contundenti), ragione che aveva fatto ritenere non utile o necessaria una ulteri
perizia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.