Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/09/1990
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cu
all’art. 341-bis cod. pen. sul presupposto dell’assenza dell’elemento delle più persone è declinato in fatto e riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come al
momento delle offese (e delle minacce) rivolte al pubblico ufficiale fossero presenti numerose persone, evenienza messa in risalto dalla testimone, che aveva osservato una parte della
condotta finale idonea a confermare la genuinità della versione resa dalla persona offesa, ritenuta credibile dai Giudici di merito;
che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge ritenuto
circa l’integrazione delle minacce e della sussistenza della aggravante della gravità, avendo la
Corte territoriale ricostruito le fasi di quanto occorso in occasione del controllo da parte pubblico ufficiale, la consistenza delle minacce valutate gravi in ragione della prospettazione d
picchiare violentemente la persona offesa ed evocando la trascorsa carcerazione (pag. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.